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Rivista giuridica in materia di pubblico impiego. ISSN 2785-5392 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Sergio Mariotti
T.A.R. Lazio RM Concorso per titoli ed esami Prove del concorso

Concorso magistrato ordinario: sulla motivazione del giudizio di inidoneità delle Commissioni esaminatrici espresso con voto numerico.

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Lavoro in PA Rivista giuridica in materia di pubblico impiego · ISSN 2785-5392

Concorso magistrato ordinario: sulla motivazione del giudizio di inidoneità delle Commissioni esaminatrici espresso con voto numerico.

T.A.R., Lazio, Roma, Sezione I, 5 ottobre 2022 · Avv. Alice Vomero · 22 ottobre 2022

Premassima

Concorso magistrato ordinario: sulla motivazione del giudizio di inidoneità delle Commissioni esaminatrici espresso con voto numerico.

Massima

SENTENZA N. 12652

La giurisprudenza consolidata ha costantemente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della -OMISSIS-, laddove prevista, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici (tra tante, C. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; 13 gennaio 2010, n. 92; 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480), costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Testo integrale

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna il provvedimento pubblicato il 4 maggio 2018 dal Ministero della Giustizia, con il quale non è stata ammessa a sostenere le prove orali per il concorso a n. 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 ottobre 2016, unitamente agli ulteriori atti connessi indicati in epigrafe.
Il mancato superamento della prova scritta è stato determinato dal giudizio di -OMISSIS- conseguito nella materia del-OMISSIS-, avendo la ricorrente ottenuto valutazioni superiori alla sufficienza (12/20) sia nella prova di -OMISSIS- (nella quale ha riportato la valutazione di-OMISSIS-) sia in quella di diritto amministrativo (nella quale ha riportato la valutazione di -OMISSIS-).
La ricorrente evidenzia che la valutazione della sua prova era stata rimessa alla Commissione in -OMISSIS-, secondo quanto stabilito dall’art. 12, co. 8, R.D. n. 1860/1925 nel caso in cui la decisione sia stata adottata a maggioranza ed il commissario dissenziente richieda la valutazione in -OMISSIS-
A fondamento del gravame la ricorrente deduce:
violazione del principio del buon andamento, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria;
difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sotto diverso profilo, per difetto di adeguata istruttoria;
violazione e falsa applicazione dell’art. 16, r.d. n. 1806/1925, eccesso di potere, sotto diverso profilo, per carenza di adeguata istruttoria. violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Con il primo motivo, la ricorrente censura il giudizio formulato dalla Commissione sull’-OMISSIS-, in quanto incongruo ed inidoneo a giustificare la valutazione.
In particolare, la ricorrente desume - dal raffronto con gli elaborati corretti nella medesima sessione dalla Commissione e valutati idonei – che il giudizio di insufficienza riportato nella valutazione della prova di-OMISSIS- è stato determinato dall’omissione di “brevi cenni su modelli famigliari” e dalla mancata trattazione degli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi familiare, che erano invece presenti negli elaborati dei concorrenti giudicati idonei.
Ebbene, la ricorrente evidenzia che l’analisi di tali aspetti non era espressamente prevista dalla traccia, con la conseguenza che la loro mancata trattazione non avrebbe potuto determinare un giudizio di insufficienza sull’elaborato, e ciò anche alla luce del parere pro veritateallegato al ricorso, redatto dalla -OMISSIS-, ordinario di-OMISSIS- presso l’Università di -OMISSIS- ed autrice di scritti vertenti sull’argomento oggetto di prova.
Con il secondo ordine di censure, la ricorrente censura il difetto di motivazione del giudizio di -OMISSIS-, motivazione da ritenersi ancor più doverosa ed approfondita alla luce delle lusinghiere valutazioni riportate nelle altre due prove di concorso.
Infine, con il terzo ordine di motivi, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860/1925 nei verbali n. -OMISSIS-, ove viene dato atto solamente della composizione dei collegi ma nulla viene detto in ordine alle modalità di “voto”, che invece avrebbero dovuto essere riportate esplicitamente nei verbali, al fine di consentire il vaglio sull’esercizio del potere discrezionale della Commissione, e ciò soprattutto nel caso di specie, in cui l’esame degli elaborati della ricorrente è avvenuta in -OMISSIS-, a seguito della richiesta di un commissario che non aveva ritenuto corretta la valutazione effettuata dalla sottocommissione di riferimento.
Inoltre, parte ricorrente chiede al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. V del D.lgs. n. 160/2006, nella parte in cui stabilisce che “Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e` motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza e` motivata con la sola formula "-OMISSIS-”, per contrasto con l’art. 97. Cost..
Si è costituito il Ministero della Giustizia, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato e chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame.
Si è costituito, con memoria di stile, il Consiglio Superiore della Magistratura.
Con ordinanza collegiale nr.-OMISSIS- è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dalla ricorrente.
All’udienza del 23.09.2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
E’ infondata l’accezione preliminare di inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente. 
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti preclusivi dell’accesso alla fase orale del concorso e non la graduatoria finale, mentre nelle procedure concorsuali la posizione di controinteressato è configurabile solo con l’approvazione della graduatoria definitiva, ovverosia del provvedimento conclusivo (cfr., per tutti, Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3382).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le doglianze di parte ricorrente si poggiano sul vizio di difetto di motivazione e sul presupposto che il giudizio di inidoneità sia stato determinato dall’omissione di “brevi cenni su modelli famigliari” e dalla mancata trattazione degli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi famigliare, che erano invece presenti negli elaborati dei concorrenti giudicati idonei.
Tale asserzione non trova riscontro in atti e costituisce mera ipotesi di parte, sprovvista di fondamento fattuale.
In realtà, la Commissione esaminatrice risulta aver fatto applicazione dei criteri di correzione previsti dal verbale nr. -OMISSIS-, esprimendo il proprio giudizio come previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale “Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula -OMISSIS-”.
Il giudizio di -OMISSIS- formulato dalla sotto-commissione esaminatrice è poi risultato confermato la commissione in -OMISSIS- (composta dai componenti delle due sottocommissioni), ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, co. 8, R.D. n. 1860/1925, che pure ha fatto applicazione dei criteri stabiliti nella -OMISSIS- del 21 luglio 2017, senza che possa evincersi alcun apprezzamento negativo circa l’assenza di “brevi cenni su modelli famigliari” e la mancata trattazione degli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi famigliare.
Emerge pertanto dagli atti che le ragioni che hanno indotto alla valutazione di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- derivano dall’applicazione dei criteri cui la Commissione esaminatrice si è sottoposta, consistenti – in disparte quelli attinenti alla padronanza di linguaggio ed alla chiarezza espositiva – nella “pertinente, coerente, ed esauriente trattazione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia nonché un’adeguata cultura giuridica generale” e nella “capacità del candidato di procedere all’analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione”.
Chiarito che il giudizio delle Commissioni esaminatrici è stato effettuato nell’ambito di tali direttrici (e non di quelle arbitrariamente indicate dalla difesa della ricorrente) deve ora richiamarsi la giurisprudenza consolidata, che ha costantemente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della -OMISSIS-, laddove prevista, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici (tra tante, C. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; 13 gennaio 2010, n. 92; 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480), costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Com’è stato allegato da ambo le parti, “Tale indirizzo è stato confermato anche in relazione al concorso in magistratura, dovendosi ulteriormente considerare che, per esso, l'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che, a seconda della valutazione positiva o negativa da parte della commissione giudicatrice in ordine alle prove scritte dei candidati, vi sia rispettivamente l'attribuzione di un punteggio o, semplicemente, la formulazione del giudizio di inidoneità, che, di certo, implica il mancato raggiungimento della sufficienza necessaria per accedere alla prova orale, e che, pertanto, non necessita di essere ulteriormente esplicitato e motivato (tra tante, C. Stato, IV, 5 settembre 2013, n. 4457; 21 agosto 2012, n. 4580, Tar Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879). Più di recente, si è nuovamente pronunciato il giudice di appello che ha ritenuto come nell’ambito del concorso per magistrato ordinario è sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula “-OMISSIS-” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Quater, sent. nr. 10420/2019).
Ebbene, ciò posto, deve pure essere rilevato che il vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica, che connota il giudizio delle Commissioni esaminatrici, non è comunque precluso al giudice amministrativo, che tuttavia dovrà esercitarlo senza spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, in quanto ciò significherebbe demandare al giudice la stessa valutazione dei candidati, ma solo sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, limitatamente allo sviamento di potere o all’errore di fatto o, ancora, ad una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n.6688/2013, n. 12950/2015).
Nel caso di specie, in assenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un vizio della funzione e dello sviamento del potere esercitato, le deduzioni della ricorrente finiscono con il pretendere la sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.
Del resto, escluso che il giudizio di -OMISSIS- si sia fondato sulla mancanza degli elementi supposti dalla ricorrente, di cui si è detto, non sono decisivi né il confronto con i giudizi positivi riportati nelle ulteriori due materie di esame (-OMISSIS- ed amministrativo), né il parere pro veritate allegato al ricorso.
Quanto al primo profilo è agevole rilevare che un candidato ben può conoscere in maniera approfondita alcuni argomenti di una materia e non altri, senza che sia imposto alle commissioni una “perequazione” tra le prove di esame.
Quanto al secondo profilo, è parimenti agevole richiamare le considerazioni già effettuate in precedenza, in relazione all’impossibilità di sostituire il giudizio della Commissione con quello di altro soggetto (sia esso il ricorrente, l’esperto pro veritate o financo il giudice), in assenza di quegli elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere o della ragionevolezza e congruità, non sussistenti nel caso di specie.
Su entrambi gli aspetti si confronti anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nr. 5743/2020, allegata agli atti del giudizio ed alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.
Quanto alla violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860/1925 nei verbali n. -OMISSIS-, ove viene dato atto solamente della composizione dei collegi ma non delle modalità di “voto”, si richiama quanto osservato in premessa in relazione alla idoneità del giudizio numerico a fungere da motivazione della valutazione, evidenziando altresì che né l’art. 12, né l’art. 16 del R.D. n. 1860 del 1925 – disposizioni entrambe rispettate nel caso di specie - dispongono alcunché in relazione alle valutazione dei commissari sulla determinazione del voto.
E’ infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. V del D.lgs. n. 160/2006, per contrasto con l’art. 97. Cost., avendo la giurisprudenza amministrativa ripetutamente ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici mediante attribuzione del voto numerico o declaratoria di -OMISSIS- senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazioni e segni grafici (cfr. Cons. di Stato, V, 19 giugno 2017, n. 2986; V, 19 novembre 2018, n. 6518; V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835), rappresentando i criteri di valutazione prefissati dalla Commissione da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. la già citata sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, nr. 5743/2020).
La censura di incostituzionalità per violazione dell’art. 97 Cost. è dunque destituita di fondamento, richiamando sul punto anche quanto già affermato dalla Corte Costituzionale in materia di disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (cfr. C. Cost. sentenza n. 175 del 2011).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, in ragione della peculiarità della questione in fatto, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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