Salta al contenuto principale
Rivista giuridica in materia di pubblico impiego. ISSN 2785-5392 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Sergio Mariotti
Corte dei Conti Compensi Risarcimento del danno Riservato agli abbonati

Sulla restituzione delle somme percepite illecitamente per le prestazioni lavorative non svolte in cui il pubblico dipendente si assentava dal servizio con certificati medici falsi.

Scarica il PDF Pubblicato il 6 giugno 2023

Condividi questo articolo

Lavoro in PA Rivista giuridica in materia di pubblico impiego · ISSN 2785-5392

Sulla restituzione delle somme percepite illecitamente per le prestazioni lavorative non svolte in cui il pubblico dipendente si assentava dal servizio con certificati medici falsi.

Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale Centrale d'Appello, 31 gennaio 2023 · Avv. Alice Vomero · 6 giugno 2023

Premassima

Sulla restituzione delle somme percepite illecitamente per le prestazioni lavorative non svolte in cui il pubblico dipendente si assentava dal servizio con certificati medici falsi.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Lavoro in PA.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla restituzione delle somme percepite illecitamente per le prestazioni lavorative non svolte in cui il pubblico dipendente si assentava dal servizio con certificati medici falsi.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →