Il tatuaggio può essere causa di esclusione dal concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato?
Premassima
Il tatuaggio può essere causa di esclusione dal concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato?
Massima
SENTENZA N. 12636
Pertanto, in base alla precitata disciplina (ndr. Tabella allegata al Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, numero 198, all'articolo 3, comma 2), si può ritenere che la presenza di un tatuaggio non abbia autonoma rilevanza in assenza delle condizioni previste dal D. M. 198/2003, Tab. 1, punto 2, lett. b, cioè allorquando l'immagine non sia visibile al pubblico oppure allorquando il tatuaggio non sia “deturpante” e/o “indice di personalità abnorme”.
Nella specie, la parte del corpo interessata dal tatuaggio - in corso di rimozione - è la -OMISSIS-, non visibile all’esterno neanche con l’uniforme ginnica estiva (come da allegata documentazione fotografica).
Sotto altro aspetto, va osservato che il tatuaggio per cui è causa non ha connotati tali da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ex plurimis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, 6 giugno 2017, n. 6616).
Invero, la posizione del tatuaggio ed i relativi contenuti, quali si desumono dalla prodotta documentazione fotografica, non consentono di ritenere la riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio in una delle ipotesi normativamente previste dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 2°, Tab. 1, punto 2, lett. b.
Testo integrale
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 18.7.2019 e contestualmente depositato, il ricorrente ha impugnato l’epigrafato provvedimento, con il quale è stato escluso dalla partecipazione al concorso de quo, a causa di <<-OMISSIS->>.
A sostegno del proprio gravame ha dedotto svariati profili di illegittimità, insistendo, in particolare, nell’evidenziare la sussistenza dei profili di travisamento dei fatti, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione.
Con Decreto Cautelare n. -OMISSIS-, poi confermato con Ordinanza Cautelare 10.9.2019 n. -OMISSIS-, il ricorrente è stato ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive.
Successivamente, con atto per motivi aggiunti notificato e depositato il 17.10.2019, il ricorrente ha impugnato l'elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2 del decreto n.333-B/12D.3.19/23922, pubblicato il 13 agosto 2019, svolgendo censure per illegittimità derivata.
Con Decreto Cautelare monocratico n. -OMISSIS-, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi a frequentare il corso di formazione, mediante la notifica per pubblici proclami.
Con nota depositata in data 23.10.2019, il ricorrente ha comprovato di aver adempiuto al disposto incombente istruttorio.
Con Ordinanza Cautelare 13.11.2019 n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza a tal uopo formulata, è stata ordinata la ammissione del ricorrente - in esecuzione dell’Ordinanza Cautelare 10.9.2019 n. -OMISSIS-- alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, mediante espletamento di una sessione integrativa, risultando già conclusa la procedura in impugnativa.
Con istanza di esecuzione delle misure cautelari, notificata e depositata il 18.12.2019, il ricorrente ha chiesto un provvedimento idoneo ad assicurare la sua immediata ammissione “con riserva” alla procedura ed al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Con Ordinanza Collegiale Istruttoria 5.2.2020 n. -OMISSIS-, è stata ordinata alla P.A. l’esecuzione della Ordinanza Cautelare 10.9.2019 n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 59 cpa.
Successivamente, la Sezione, con Ordinanza 25.5.2020 n. -OMISSIS- nonché con altre di analogo contenuto - tutte rese in relazione ad altri giudizi vertenti in relazione alla medesima procedura concorsuale- ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 51 e 77 Cost., dell’art. 11, comma 2-bis, lettera b, del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), aggiunto dalla Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui dispone: «purché in possesso, alla data del 1°gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare».
Con Ordinanza Collegiale Istruttoria 11.6.2020 n. -OMISSIS-, il presente giudizio è stato sospeso, in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione nell’ambito di altri giudizi, vertenti in relazione alla medesima procedura concorsuale.
Successivamente, è entrato in vigore l’art. 260-bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), aggiunto in sede di conversione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, al dichiarato scopo di definire il contenzioso insorto riguardo ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale de qua, ha autorizzato l’Amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere - entro un massimo di 1650 unità per l’anno 2020 e di 550 unità per l’anno 2021 - allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso de quo, a prescindere dal possesso dei nuovi e più stringenti requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 con riferimento ai soggetti che: a) abbiano riportato alla prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai destinatari della norma oggi sottoposta a scrutinio; b) siano stati ammessi alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, sempre che i giudizi risultino pendenti; c) risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
La Corte Costituzionale, con Ordinanza 17.12.2021 n. 243, ritenuto che, secondo la propria costante giurisprudenza (ex plurimis: Ord. n. n. 89 del 2017, n. 55 del 2020 e n. 260 del 2019), lo ius superveniens può assumere rilievo solo ai fini della restituzione degli atti al giudice a quo, spettando a quest’ultimo verificare l’incidenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Con note di udienza del 3.2.2022, il ricorrente, dopo aver premesso di voler proseguire il giudizio e di avere interesse alla relativa decisione di merito, ha dichiarato che, a seguito del superamento delle prove del concorso per cui è causa, è stato dichiarato “idoneo con riserva” dalla Commissione esaminatrice, in attesa della definizione del presente contenzioso, come comprovato dal prodotto decreto di idoneità con riserva del 24.10.2020 (all. 2 alle medesime note di udienza depositate in data 3.2.2022).
2. Il ricorso è fondato.
Il regolamento sui requisiti di idoneità per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, numero 198, all'articolo 3, comma 2, prevede che costituiscano causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1.
Nella citata tabella 1, al punto 2, lettera b, sono compresi, tra le cause di non idoneità, e “ tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Pertanto, in base alla precitata disciplina, si può ritenere che la presenza di un tatuaggio non abbia autonoma rilevanza in assenza delle condizioni previste dal D. M. 198/2003, Tab. 1, punto 2, lett. b, cioè allorquando l'immagine non sia visibile al pubblico oppure allorquando il tatuaggio non sia “deturpante” e/o “indice di personalità abnorme”.
Nella specie, la parte del corpo interessata dal tatuaggio - in corso di rimozione - è la -OMISSIS-, non visibile all’esterno neanche con l’uniforme ginnica estiva (come da allegata documentazione fotografica).
Sotto altro aspetto, va osservato che il tatuaggio per cui è causa non ha connotati tali da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ex plurimis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, 6 giugno 2017, n. 6616).
Invero, la posizione del tatuaggio ed i relativi contenuti, quali si desumono dalla prodotta documentazione fotografica, non consentono di ritenere la riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio in una delle ipotesi normativamente previste dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 2°, Tab. 1, punto 2, lett. b.
Nella specie, il giudizio della Commissione medico-legale di concorso, che si è limitata ad evidenziare la presenza del tatuaggio come causa escludente, si appalesa inficiato dai profili di illegittimità dedotti, particolarmente per quanto concerne il difetto di istruttoria in relazione alla normativa sulla rilevanza dei tatuaggi al fine dell'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati al concorso per agenti di Polizia.
Pertanto, il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità fisica del ricorrente va annullato ed il ricorso principale va accolto, con conseguente annullamento della graduatoria impugnata per quanto di interesse, nella parte in cui non prevede l’inserimento del ricorrente nella posizione spettante in base al punteggio conseguito .
Nondimeno, le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda complessiva.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di non idoneità al servizio del ricorrente e la graduatoria in parte qua .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Mariangela Caminiti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

