Il diritto di accesso in funzione difensiva di cui all’art. 24, comma 7, della L. 241/1990 deve essere garantito su tutti gli atti di un concorso pubblico? Sussistono dei limiti?
È legittimo il provvedimento dell’Amministrazione con cui differisce l’accesso agli atti di una procedura concorsuale per la necessità di non intralciare la conclusione del procedimento in corso?