Il tatuaggio può essere causa di esclusione dal concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato?
SENTENZA N. 12636
Pertanto, in base alla precitata disciplina (ndr. Tabella allegata al Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, numero 198, all'articolo 3, comma 2), si può ritenere che la presenza di un tatuaggio non abbia autonoma rilevanza in assenza delle condizioni previste dal D. M. 198/2003, Tab. 1, punto 2, lett. b, cioè allorquando l'immagine non sia visibile al pubblico oppure allorquando il tatuaggio non sia “deturpante” e/o “indice di personalità abnorme”.
Nella specie, la parte del corpo interessata dal tatuaggio - in corso di rimozione - è la -OMISSIS-, non visibile all’esterno neanche con l’uniforme ginnica estiva (come da allegata documentazione fotografica).
Sotto altro aspetto, va osservato che il tatuaggio per cui è causa non ha connotati tali da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ex plurimis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, 6 giugno 2017, n. 6616).
Invero, la posizione del tatuaggio ed i relativi contenuti, quali si desumono dalla prodotta documentazione fotografica, non consentono di ritenere la riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio in una delle ipotesi normativamente previste dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 2°, Tab. 1, punto 2, lett. b.