Sul limite della discrezionalità organizzativa per la scelta fiduciaria della dirigenza riconosciuta ai vertici di una struttura sanitaria pubblica.
SENTENZA N. ****
In sintesi, osserva il Collegio che il legislatore pro tempore ha dilatato i contorni del potere discrezionale dei vertici delle strutture sanitarie pubbliche ai fini della scelta fiduciaria, sotto la propria responsabilità, della dirigenza sanitaria ai fine di ottimizzare i profili economici della gestione, ma non derogato -n...