Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, di un dipendente, assente per malattia e con trattamento economico pari al 50%, la determinazione dell'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso, disciplinata dall'art. 39, comma 9, del CCNL 2022-2024, deve essere effettuata con riferimento alla retribuzione in godimento del dipendente e cioè a quella ridotta al 50%?
Premassima
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