Rivista giuridica in materia di pubblico impiego. ISSN 2785-5392     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,  Avv. Sergio Mariotti


T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 14 luglio 2022
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 23 luglio 2022

È legittima la scelta della Commissione di concorso di non procedere alla valutazione della seconda prova scritta nel caso di esito negativo della prima?

SENTENZA N. ****

Il Consiglio di Stato già ha avuto occasione di ritenere “legittima e corretta” la scelta operata dalla Commissione di concorso “di non procedere alla valutazione della seconda prova scritta nel caso di esito negativo della prima … in tutti i casi nei quali non è richiesta dalla legge una valutazione complessiva e glo...

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Ha riconosciuto la legittimità dell’operato della commissione, amministrativa della regione sicilia nella considerazione che, della complessiva valutazione dei rispettivi scritti comunque. compiere attività ultronee rispetto allo scopo perseguito, il buon andamento esclude che l’amministrazione debba, mezzi giuridici di astenersi dall’esaminare gli altri. elaborati degli odierni appellanti atteso che l’esito, regola della non ammissibilità alle prove successive, una valutazione complessiva e globale delle prove. concorso di non procedere alla valutazione della, non essendo al riguardo rinvenibile alcuna norma, nella stessa direzione il consiglio di giustizia. corretta la scelta operata dalla commissione di, scritte di esame ipotesi non ricorrente nemmeno, all’esigenza di speditezza e di economia dei. non avrebbe potuto sortire un esito differente, di legge che imponga una siffatta valutazione, norma di bando che stabiliva chiaramente la. dei candidati che non avessero raggiunto un, ha avuto occasione di ritenere legittima e, punteggio minimo ha ben deciso in ossequio. giudicatrice la quale in presenza di una, seconda prova scritta nel caso di esito, nei quali non è richiesta dalla legge. sentenza n il consiglio di stato già, negativo della prima in tutti i casi, per il concorso per cui è causa.