Rivista giuridica in materia di pubblico impiego. ISSN 2785-5392     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,  Avv. Sergio Mariotti


T.A.R., Lazio, Roma, Sezione V, 6 giugno 2022
Autore: Avv. Alice Vomero - Pubblicato il 2 luglio 2022

Sull'illegittimità o meno del meccanismo del “doppio sbarramento” che circoscrive la prosecuzione dell’iter concorsuale ad un numero delimitato di candidati. 

SENTENZA N. ****

Pertanto, non sussiste la censurata illegittimità del criterio della soglia di sbarramento prescritta dal bando in sede di convocazione alle prove e accertamenti successivi alla prova scritta, in quanto le ragioni di tale scelta risultano conformi oltre che ai predetti criteri di reclutamento di personale meritevole, intrinsec...

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Sbarramento espressione altresì dei principi costituzionali di, procedura concorsuale di selezione dei candidati posizionati, criteri di reclutamento di personale meritevole intrinseci. illogicità e irragionevolezza nella previsione del limite, illegittimità del criterio della soglia di sbarramento, di razionalizzazione della spesa pubblica tenuto conto. criteri di economicità ed efficienza a garanzia, alle prove e accertamenti successivi alla prova, scelta risultano conformi oltre che ai predetti. del gran numero di candidati partecipanti sulla, della maggiore speditezza della procedura e di, risorse pubbliche limitando la procedura ad un. sentenza n pertanto non sussiste la censurata, rispetto anche del criterio ordinario di ogni, prescritta dal bando in sede di convocazione. numerico fissato dal bando quale criterio di, numero prefissato e congruo di candidati nel, alle procedure di concorso anche ai criteri. un più attento e razionale utilizzo delle, buon andamento della pa sub specie dei, scritta in quanto le ragioni di tale. base di ciò non emergono profili di, con migliore punteggio.