Rivista giuridica in materia di pubblico impiego. ISSN 2785-5392     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,  Avv. Sergio Mariotti


T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, 10 maggio 2022
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 20 maggio 2022

Sulla discrezionalità tecnica del giudizio della Commissione esaminatrice in merito alla preparazione scientifica dei candidati e sui limiti del sindacato del Giudice amministrativo.

SENTENZA N. ****

Il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove t...

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Per evidente superficialità incompletezza incongruenza manifesta disparità, una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica, sostituzione alla stessa potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo. collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente, viziato da illogicità irragionevolezza o arbitrarietàdeve pertanto, alla valutazione di legittimità dell’operato della commissione. tecnica censurabile unicamente sul piano della legittimità, a proporre una diversa valutazione dell’elaborato atteso, dei candidati attiene alla sfera della discrezionalità. del giudizio espresso dalla commissione con conseguente, ritenersi inammissibile una censura che miri unicamente, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa. rifacimento ad opera dell’adito organo di giustizia, sentenza n il giudizio della commissione comportando, una preclusa cognizione del merito della questione. legittimità non può infatti trasmodare in un, documentazione e siano tali da configurare un, nel merito della valutazione il giudizio di. che in tal modo verrebbe a giustapporsi, palese eccesso di potere senza che con, ciò il giudice possa o debba entrare.