Concorso magistrato ordinario: sulla motivazione del giudizio di inidoneità delle Commissioni esaminatrici espresso con voto numerico.
SENTENZA N. 12652
La giurisprudenza consolidata ha costantemente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della -OMISSIS-, laddove prevista, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici (tra tante, C. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; 13 gennaio 2010, n. 92; 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480), costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.